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1. SCOPI

Il codice deontologico dell’associazione FPA Fotoreporter Professionisti Associati ha lo scopo di:
a) definire i principi di correttezza professionale in materia di fotografia, le sanzioni in caso di inosservanza degli stessi da parte degli aderenti all’associazione FPA ed i modi di esecuzione delle sanzioni medesime;
b) contribuire ad assicurare che le immagini fotografiche siano realizzate con prestazione propria, senza imitazioni o comportamenti sleali e che le relative richieste di realizzazione, e/o utilizzazione da parte di terzi, abbiano – da parte dei fotografi – riscontri in termini di rigorosa correttezza professionale.

2. NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Gli aderenti all’associazione FPA prendono atto che:
a) le immagini fotografiche, in quanto connotate da creatività, costituiscono bene assoggettato alla disciplina della legge sul diritto d’autore (in Italia, L. 633/1941e successive modifiche);
b) l’autore della fotografia vanta su di esse – come tale – i diritti patrimoniali e morali riconosciuti dalla legge, che ogni altro appartenente all’associazione è tenuto a rispettare e/o a far rispettare (segnatamente, quanto al diritto di paternità, e all’integrità dell’opera), astenendosi altresì da ogni possibile imitazione dell’immagine fotografica altrui.
Segnatamente, costituisce imitazione illecita – se non espressamente autorizzata per iscritto dall’autore – ogni forma di rielaborazione creativa, disciplinata dalla legge vigente (art.4 L.633/1941);

3. IDENTIFICAZIONE DELL’AUTORE

Le immagini fotografiche devono essere sempre accompagnate da indicazioni sufficienti all’identificazione dell’autore ed al corretto uso delle immagini.

4. COMPORTAMENTO GENERALE

Il fotografo deve improntare tutta la sua condotta, anche al di fuori dell’esercizio della propria attività professionale, a lealtà e correttezza nei confronti dei colleghi, rispettando la parola data e usando la massima cortesia.

5. CESSIONE DEI DIRITTI
La cessione, da parte del fotografo, dei diritti inerenti la fotografia, deve essere posta in essere in maniera tale da non provocare la lesione dei diritti di terzi.

6. CESSIONE CON FINALITÀ DI INFORMAZIONE E SATIRA

Nel rispetto del Codice d’onore dei giornalisti, le immagini fotografiche fornite con finalita’ di informazione a quotidiani e periodici devono essere rispettose dei diritti dei singoli e degli Enti, e non essere manomesse in modo tale da distorcere una corretta informazione. E’ ammessa l’alterazione delle immagini destinate a fini di satira politica o di costume, a condizione che le copie poste in circolazione o consegnate ai clienti siano accompagnate dalla chiara indicazione dell’avvenuta manomissione.

7. DIVIETO DI ASSUNZIONE DI IMMAGINI DAL MEZZO TELEVISIVO
E’ fatto assoluto divieto agli aderenti all’associazione l’utilizzo a finicommerciali di qualunque immagine ripresa dalla tv se non per un utilizzo esclusivamente creativo.

8. CORRISPETTIVI
I corrispettivi dei fotografi devono essere richiesti nel rispetto delle regole di corretta concorrenza commerciale. Ciascun fotografo si impegna a valutare con attenzione i propri livelli di costi e ricavi, ed a stabilire le proprie tariffe professionali in modo da non generare distorsioni del mercato.

9. LIMITI ALLA INDICAZIONE DI COLLEGHI
Nel caso in cui il fotografo – per propri problemi di tempo, o di organizzazione – non sia in grado di realizzare direttamente o mediante propri dipendenti o collaboratori professionali ed abituali un lavoro richiestogli, non potrà indicare, per l’esecuzione dello stesso, fotografi che non siano professionisti.

10. LIMITI NELLE COLLABORAZIONI

Costituisce atto contrario al presente codice creare e/o utilizzare un sistema di collaborazioni – anche occasionali – con fotografi non professionisti. Si intendono tali i fotografi che non esercitino abitualmente e prevalentemente detta professione.

11. CARTELLI, POSIZIONE DOMINANTE
Costituisce atto contrario al presente codice, l’adozione di comportamenti concordati tra professionisti volti alla comune determinazione di prezzi anormalmente bassi o di altre condizioni contrattuali in funzione di storno della clientela, così come l’adozione sistematica, da parte di un professionista in posizione dominante rispetto agli altri, di prezzi volti ad escludere gli altri operatori.

12. AUTOPROMOZIONE

Le operazioni di promozione della propria attività da parte del fotografo devono essere ispirate dalla correttezza, dalla verita’ e dal rispetto del lavoro dei colleghi.
Il fotografo deve rigorosamente astenersi da qualsiasi iniziativa, attività o atteggiamento diretti a sottrarre un cliente ad un collega, col solo limite della mera presentazione e illustrazione dei propri lavori, e delle capacità professionali e tecniche che se ne desumano, senza alcuna valutazione comparativa con le attività o i lavori di altri colleghi, quali che siano.

13. DIVIETO DI APPREZZAMENTI DENIGRATORI E DI COMPARAZIONE
Il fotografo deve sempre astenersi dall’esprimere apprezzamenti negativi sull’attività professionale di un collega, e – in particolare – su una specifica altrui attività o prestazione, nonché sui presunti errori o incapacità da esse rilevabili e ciò anche quando succeda al collega stesso nella prestazione della attività in questione. Più in generale, deve astenersi dal denigrare in termini generici la professionalità e i risultati dell’attività di un collega.

14. SANZIONI
In caso di violazioni delle norme contenute nel presente codice deontologico accertate dal comitato direttivo dell’associazione FPA, i fotografi vincolati all’osservanza del presente codice saranno suscettibili di applicazione delle seguenti sanzioni:
a – il richiamo;
b – la deplorazione;
c – la censura;
d – la sospensione dalla qualità di membro della Associazione, per un periodo di tempo fino a 6 mesi;
e – la espulsione dalla Associazione.