Cari colleghi, la strada verso una riforma della legge che regola il mondo editoriale e dell’informazione è ancora lunga, ma sembra continuare spedita verso il suo percorso. Abbiamo infatti consegnato alla Presidenza del Consiglio le nostre proposte, discusse ed elaborate durante gli ultimi mesi.
Vi proponiamo qui di seguito il testo integrale, così come ci è stato richiesto di suddividere, ovvero secondo le macroaree identificate dalla Presidenza del Consiglio per gli Stati Generali dell’Editoria.
Attendiamo ora la prossima fase, cioè la discussione che ne farà seguito, prevista tra la fine di maggio e il mese di giugno, con appuntamenti programmati a seconda dei temi e dei soggetti interessati.
Pubblichiamo quindi qui sotto il testo presentato dalla FPA Fotoreporter Professionisti Associati, dandoci appuntamento ai prossimi aggiornamenti.
QUESTIONARIO STATI GENERALI EDITORIA
AREA 2 – GIORNALISTI E ALTRI OPERATORI DEL SETTORE
Contratti e compenso
I rapporti tra il detentore del diritto d’autore (Fotoreporter) e colui che lo rappresenta e gestisce (agenzia di distribuzione o venditore) devono essere regolati tramite accordi scritti e rinnovabili di anno in anno, stabilendo sia l’attività di produzione dei contenuti che le regole di remunerazione in tutti gli aspetti; onde evitarne l’utilizzo non autorizzato dall’autore, sia da parte dei distributori (attraverso accordi di royalties free) sia da coloro che ne acquistano il diritto di pubblicazione, senza rispettarne poi i termini di durata.
Ordine Dei Giornalisti
Definizione della figura del Fotoreporter operante nel campo dell’editoria. Questa figura dovrà seguire i parametri suggeriti dalla direttiva Uni 11476:2013 (la norma definisce i requisiti relativi all’attività professionale del Fotografo Professionista, ossia della figura professionale operante nel campo della comunicazione visiva per immagini fotografiche fisse o in movimento, nelle sue differenti declinazioni) con ulteriori specificità del settore editoriale e del diritto all’informazione e conseguente istituzione di un registro di Fotoreporter Professionisti Editoriali (FPE).
L’accesso alla professione sarà gestito dalle associazioni di categoria mentre le caratteristiche di accesso al registro (FPE) dovranno essere concertate tra le associazioni di categoria e gli enti preposti.
Deontologia
L’accesso alla professione sarà gestito dalle associazioni di categoria con sottoscrizione di un codice deontologico per Fotoreporter Professionisti Editoriali (FPE), rispettando i principi di correttezza professionale in materia di fotografia e nel rispetto delle leggi Italiane ed Europee.
Inquadramento
Definizione della figura del Fotoreporter operante nel campo dell’editoria (FPE). Questa figura dovrà seguire i parametri suggeriti dalla direttiva Uni 11476:2013, che definisce i requisiti relativi all’attività professionale del Fotografo Professionista, con ulteriori specificità del settore editoriale e del diritto all’informazione con conseguente istituzione di un registro di Fotoreporter Professionisti Editoriali (FPE). La figura del FPE dovrà rispondere ai seguenti 4 criteri: -Rispetto di un codice deontologico dell’informazione, -Esercizio dell’attività fotografica con regolare configurazione fiscale, -Esercizio dell’attività fotografica in forma prevalente su eventuali altre attività professionali, -Esercizio dell’attività fotografica con continuità.
L’accesso alla professione sarà gestito dalle associazioni di categoria, mentre le caratteristiche di accesso al registro (FPE) dovranno essere concertate tra le associazioni di categoria e gli enti preposti.
AREA 3 – EDITORIA
Diritto d’autore
Le foto/video prodotti dal Fotoreporter Professionista Editoriale (FPE), inserito nel registro/elenco, devono essere maggiormente tutelate nella copertura del diritto d’autore e nella durata dello stesso (50/70 anni dalla data di produzione dello scatto).
Stabilire i criteri entro i quali, tutti i media, possono esercitare il diritto all’informazione senza l’autorizzazione dell’autore, nei casi di utilizzo di immagini già pubblicate, autorizzandone la sola riproduzione della copertina e non delle pagine interne, se non in dimensioni estremamente ridotte o sfocate, come già avviene per il testo scritto.
Le immagini prive delle informazioni sulla fonte si riterranno d’illecita provenienza.
Rete di vendita
Per garantire qualità dell’informazione, veridicità del prodotto foto-video e arginare il fenomeno delle fake-news, a chiunque operi nel settore dell’informazione (testate giornalistiche cartacee, tv o web, agenzie stampa, agenzie di distribuzione e vendita) dovrebbero avvalersi esclusivamente della collaborazione di foto-video operatori iscritti all’apposito registro FPE (Fotoreporter Professionisti Editoriali).
Nelle licenze di concessione dei prodotti foto-video deve essere esplicitata la clausola dichiarante che è vietato l’utilizzo dei contributi foto-video senza citare la fonte (autore o distributore). Alla non osservanza della suddetta clausola deve conseguire una sanzione.
E’ necessario sia vietata l’alterazione dei metadati ed impedito il download con tasto destro del mouse.
AREA 4 – MERCATO
Innovazione
Stabilire dei criteri tecnici con l’aiuto di tecnologia dati EXIF/IPTC, non manipolabile, o analoghi sistemi di crittografia dei dati, per tracciare e certificare la provenienza certa dei contenuti (foto-video). Si dovrà ribadire l’obbligo di citazione del nome dell’autore e/o dell’agente rappresentante dei contenuti pubblicati (come già sancito dalla legge) ma soprattutto stabilire le sanzioni per omessa firma da parte dell’editore. Le immagini prive delle informazioni sulla fonte si riterranno d’illecita provenienza.
Concorrenza
Per coloro che operano nel campo editoriale è necessario il rispetto di regole comuni e paritarie a livello deontologico e fiscale. A tal fine un operatore del campo editoriale deve essere iscritto ad associazioni di categoria riconosciute, che regoleranno l’accesso alla professione, sia per gli operanti già professionisti che per i praticanti.
Per valorizzare ed incentivare la qualità in regola con la concorrenza si propone la figura del Fotoreporter operante nel campo dell’editoria (FPE), il cui accesso alla professione e al registro (FPE) dovrà essere concertato tra le associazioni di categoria e gli enti preposti.
Stabilire i criteri entro i quali, tutti i media, possono esercitare il diritto all’informazione senza autorizzazione dell’autore nei casi di utilizzo di immagini già pubblicate, autorizzandone la sola riproduzione della copertina e non delle pagine interne, se non in dimensioni estremamente ridotte o sfocate come già avviene per il testo scritto.
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